Circolo Capitani
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Statuto
 

Capo I
Costituzione e scopi

 Art. 1

E' costituita in Procida l'associazione denominata <<Circolo Capitani l.c. e d.m.>> (già "Società capitani e macchinisti", fondata nel 1911)

Art. 2

Il Circolo è apartitico, non persegue scopi di lucro ed esclude dai suoi interessi ogni questione di ordine religioso; esso è il sereno ed esclusivo luogo di riunione dei soci, che si propongono i seguenti interessi e scopi:

a) Realizzare un proficuo e sano impiego del tempo libero;

b) Sollecitare lo svolgimento della vita associativa e favorire lo scambio d'idee, esperienze e conoscenze fra i soci;

c) Promuovere iniziative atte a facilitare il collocamento di personale marittimo, di qualsiasi categoria, presso società marittime di comprovata serietà;

d) Mettere a frutto le esperienze e le conoscenze dei soci per promuovere iniziative a livello locale e nazionale finalizzate all'incremento della professionalità dei giovani ufficiali e alla salvaguardia dei diritti del personale marittimo navigante; a tale scopo il Circolo favorisce iniziative comuni ad altre associazioni e organizzazioni a livello regionale e nazionale e cura in modo particolare i rapporti con le organizzazioni sindacali di categoria;

e) Sviluppare i servizi sociali con iniziative culturali, il cui tema di riferimento è, preferibilmente, il mare e i marinai;

f) Sollecitare gli organismi competenti e collaborare con essi per la soluzione di problemi materiali, sociali e culturali inerenti ai cittadini e al paese.

Art. 3

Il Circolo è costituito in forma di associazione non riconosciuta, a norma degli artt. 36 ss. del codice civile; esso è un organismo patrimonialmente e amministrativamente autonomo, non persegue scopi di lucro e ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di associarsi a una delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, che persegua gli stessi scopi.

 

 

Capo II
SOCI

Art. 4

I soci si distinguono in ordinari e onorari.
Sono soci ordinari i diplomati nautici, sia in pensione che in attività.
Sono soci onorari quei cittadini italiani riconosciuti dalla maggioranza del consiglio direttivo come persone di spiccate qualità morali e/o professionali. Il loro numero non può essere superiore al 25% di quello dei soci ordinari iscritti nell'anno precedente.

Art. 5

L'iscrizione annuale al Circolo è aperta a tutti coloro che rispondono ai requisiti dell'articolo precedente.
L'ammissione del socio onorario è subordinata all'approvazione della domanda da parte della maggioranza del consiglio direttivo.
I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro il 31 gennaio di ogni anno, tuttavia, per coloro che svolgono un'attività lavorativa e/o risiedono lontano da Procida è consentita una dilazione ragionevole.
Le eventuali variazioni della quota sociale ordinaria devono essere approvate dall'assemblea dei soci, su proposta motivata del consiglio direttivo, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui esse si riferiscono. Eventuali quote straordinarie saranno approvate, con le stesse modalità, previa convocazione dell'assemblea straordinaria.

 

Art. 6

Tutti i soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, sono ammessi a tutte le manifestazioni, beneficiano di tutte le provvidenze attuate dal Circolo e possono proporre al consiglio direttivo iniziative che siano conformi agli scopi espressi nel presente Statuto. Gli estranei non sono ammessi  a trattenersi nella sede sociale, a meno che non siano espressamente invitati o si accompagnino a un socio del Circolo, sempre che ciò avvenga in maniera meramente occasionale.
Tutti i soci sono tenuti al massimo rispetto dei locali, delle attrezzature e degli arredi del Circolo, nonchè all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dalle norme regolamentari e dalle deliberazioni degli organi sociali, mantenendo un comportamento un comportamento ispirato sia alle regole che costituiscono il fondamento etico e sociale del Circolo, sia al rispetto delle esigenze e delle libertà degli altri soci. Nei confronti degli inadempienti saranno appicabili le sanzioni di cui al capo VIII del presente Statuto.

 

Capo III
ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 7

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie; esse sono convocate dal consiglio direttivo, mediante avviso, affisso in bacheca nella sede del Circolo, contenente l'indicazione della data, dell'ora e della sede di convocazione, nonchè dell'ordine del giorno.
L'assemblea ordinaria dei soci è convocata una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo.
L'assemblea straordinaria dei soci è convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario, ovvero quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno 1/5 dei soci.

 

Art. 8

L'assemblea dei soci, sia ordinaria, che straordinaria, è validamente costituita se è presente almeno 1/3 dei soci.

Art. 9

Per la deliberazione sulle modifiche da apportare allo Statuto e sulla liquidazione del Circolo, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno dei soci; la relativa deliberazione è valida se adottata col voto favorevole di almeno i 3/5 dei presenti

Art 10

La votazione per l'elezione delle cariche sociali avviene a scrutinio segreto.

Art. 11

L'assemblea dei soci è sempre presieduta dal presidente del Circolo o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente. Le delibere sono trascritte nell'apposito libro dei verbali.

 

Capo IV
Elezioni

Art. 12

I componenti del consiglio direttivo (presidente, vicepresidente e cinque consiglieri, di cui due capitani l.c., due capitani d.m. e un socio onorario) sono eletti dai soci, attraverso libere elezioni, che hanno luogo ogni quattro anni e che sono indette dalla commissione elettorale, con preavviso di venti giorni. Le votazioni dovranno avere luogo entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza del mandato del consiglio direttivo uscente.
Qualora non dovessero risultare votati candidati nella proporzioni di cui al comma precedente, il consiglio direttivo risulterà costituito, in deroga, da coloro che avranno riportato il maggior numero di voti, in assoluto.

Art. 13

La commissione elettorale, nel numero di tre componenti, risulta automaticamente insediata all'atto della nomina da parte del consiglio direttivo.

Art. 14

Sono elettori tutti i soci, ordinari e onorari, che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 15

Sono eleggibili:

a) alla carica di presidente soltanto i soci ordinari c.l.c. o c.d.m. in pensione, che siano iscritti al Circolo da almeno quattro anni;
b) alla carica di consigliere (nel numero di sei, compreso il vicepresidente) tutti i soci, nella proporzione di cui allArt. 12, che siano disponibili o rintracciabili all'occorrenza.

Non sono eleggibili i componenti della commissione elettorale.

Art. 16

Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ogni socio elettore può votare un candidato alla presidenza e un massimo di sei consiglieri.

Art. 17

Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti, secondo i criteri di cui all'art. 12. In caso di parità, risulta eletto il candidati più anziano di età.

Art. 18

Le elezioni sono valide, se vi partecipano almeno i 2/5 dei soci elettori.

Art. 19

Al termine delle votazioni, la commissione elettorale provvede alla pubblicazione dei risultati elettorali, mediante avviso affisso nella sede del Circolo.
Avverso l'esito delle votazioni i candidati possono ricorrere alla commissione elettorale, entro e non oltre dieci dieci giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.
La commissione elettorale rimane insediata per tutta la durata dell'esame dei ricorsi eventualmente proposti o, in mancanza, fino al termine ultimo previsto per la proposizione dei medesimi.

 

Capo V
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20

Il consiglio direttivo è composto da sette membri - presidente, vicepresidente e cinque consiglieri, i quali rimangono in carica per la durata di quattro anni e sono rieleggibili, consecutivamente, per una sola volta.
Qualora nel corso del mandato venga meno, per qualsiasi ragione, il presidente, si indicono nuove elezioni; viceversa, qualora  vengano meno uno o più consiglieri, agli stessi subentrano i candidati che, nei risultati delle votazioni, hanno riportato il maggior numero di voti, a cominciare dal primo dei non eletti, secondo l'appartenenza alla stessa categoria del consigliere cessato. Costoro permangono in carica fino alla scadenza del mandato ordinario.

Art. 21

Il consiglio direttivo elegge, nel proprio seno, il vicepresidente e nomina, fra i soci regolarmente iscritti, il segretario-tesoriere, il quale deve godere della fiducia del presidente. Le funzioni dei componenti del consiglio direttivo sono assolutamente gratuite, salva la possibilità esclusiva di rimborso delle spese documentate, necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art. 22

Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritengano necessario il presidente ovvero due membri dello stesso.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti, ad eccezione del provvedimento disciplinare di revoca della carica, che è adottato all'unanimità. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide, quando vi partecipino almeno cinque componenti, qualora non siano presenti neanche i supplenti. I componenti che rimangono assenti senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.

Art. 23

Il consiglio direttivo:

a) redige i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto;
b) approva i bilanci, dopo la loro pubblicazione per almeno trenta giorni;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;

d) formula e approva il regolamento interno;

e) delibera circa l'ammissione dei soci onorari e la sospensione dei soci.

 

Capo VI
IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE,
IL SEGRETARIO-TESORIERE

Art. 24

Il presidente ha le legale rappresentanza del Circolo; convoca e presiede il consiglio direttivo; provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e cura o delega l'esecuzione degli atti dalla stessa deliberati. E' responsabile dell'attuazione degli scopi del Circolo e risponde degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dello stesso. Firma la corrispondenza dispositiva che impegni, comunque, il Circolo. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.

Art. 25

Il vicepresidente sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni, nel caso in cui questi ne sia temporaneamente impedito, per assenza o per altra causa.

Art. 26

Il segretario-tesoriere:
a) prepara i bilanci e le relazioni contabili del Circolo.

b) cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, mediante gli ordinativi contabili a firma del presidente;

c) redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo;

d) cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all'inoltro delle convocazioni e all'affissione degli atti;

e) provvede al disbrigo della corrispondenza.

 

Capo VII
PATRIMONIO

Art. 27

Il patrimonio del Circolo è costituito;
a) dall'introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie stabilite dal consiglio direttivo;

b) da contributi erogati da enti e privati;

c) da redditi patrimoniali derivanti da eventuali beni mobili e immobili di proprietà, provenienti da lasciti o donazioni. All'uopo il c.d. curerà il disbrigo di tutte le pratiche eventualmente necessarie, al fine del riconoscimento della personalità giuridica del Circolo.

Il patrimonio del Circolo, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'art. 2.

 

Capo VIII
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 28

Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci sono:

a) il richiamo scritto;

b) la revoca dalla carica (per i componenti del consiglio direttivo e della commissione elettorale;

c) la sospensione (per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a quattro mesi;

d) l'espulsione.

In relazione a violazioni delle norme statutarie e regolamentari da parte dei soci, e con riguardo all'intensità della violazione, dette sanzioni sono adottate dal consiglio direttivo, ad eccezione di quella di cui alla lettera d, che è di competenza dell'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo.
Per le sanzioni di cui alle lettere b,c,d, è necessaria la previa contestazione al socio, mediante lettera raccomandata.

 

Capo IX
SCIOGLIMENTO

Nel caso di scioglimento del Circolo, tutti i beni patrimoniali seguiranno la destinazione deliberata dall'assemblea, a maggioranza di almeno 3/4 dei soci. La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità del disposto degli artt. 36 ss. del codice civile e degli artt. 11 ss. delle relative disposizioni di attuazione.

 

Capo X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Relativamente a tutto quanto non previsto dal presente Statuto, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile; in mancanza di queste ultime, saranno valide le decisioni adottate dall'assemblea dei soci, a maggioranza assoluta, le quali acquisteranno efficacia integrativa del presente Statuto.

 

Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci del Circolo capitani l.c. e d.m. di Procida il 22 aprile 2000.