I componenti del consiglio direttivo (presidente, vicepresidente e cinque consiglieri, di cui due capitani l.c., due capitani d.m. e un socio onorario) sono eletti dai soci, attraverso libere elezioni, che hanno luogo ogni quattro anni e che sono indette dalla commissione elettorale, con preavviso di venti giorni. Le votazioni dovranno avere luogo entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza del mandato del consiglio direttivo uscente.
Qualora non dovessero risultare votati candidati nella proporzioni di cui al comma precedente, il consiglio direttivo risulterà costituito, in deroga, da coloro che avranno riportato il maggior numero di voti, in assoluto.
Art. 13
La commissione elettorale, nel numero di tre componenti, risulta automaticamente insediata all'atto della nomina da parte del consiglio direttivo.
Art. 14
Sono elettori tutti i soci, ordinari e onorari, che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
Art. 15
Sono eleggibili:
a) alla carica di presidente soltanto i soci ordinari c.l.c. o c.d.m. in pensione, che siano iscritti al Circolo da almeno quattro anni;
b) alla carica di consigliere (nel numero di sei, compreso il vicepresidente) tutti i soci, nella proporzione di cui allArt. 12, che siano disponibili o rintracciabili all'occorrenza.
Non sono eleggibili i componenti della commissione elettorale.
Art. 16
Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ogni socio elettore può votare un candidato alla presidenza e un massimo di sei consiglieri.
Art. 17
Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti, secondo i criteri di cui all'art. 12. In caso di parità, risulta eletto il candidati più anziano di età.
Art. 18
Le elezioni sono valide, se vi partecipano almeno i 2/5 dei soci elettori.
Art. 19
Al termine delle votazioni, la commissione elettorale provvede alla pubblicazione dei risultati elettorali, mediante avviso affisso nella sede del Circolo.
Avverso l'esito delle votazioni i candidati possono ricorrere alla commissione elettorale, entro e non oltre dieci dieci giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.
La commissione elettorale rimane insediata per tutta la durata dell'esame dei ricorsi eventualmente proposti o, in mancanza, fino al termine ultimo previsto per la proposizione dei medesimi.
Capo V
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 20
Il consiglio direttivo è composto da sette membri - presidente, vicepresidente e cinque consiglieri, i quali rimangono in carica per la durata di quattro anni e sono rieleggibili, consecutivamente, per una sola volta.
Qualora nel corso del mandato venga meno, per qualsiasi ragione, il presidente, si indicono nuove elezioni; viceversa, qualora vengano meno uno o più consiglieri, agli stessi subentrano i candidati che, nei risultati delle votazioni, hanno riportato il maggior numero di voti, a cominciare dal primo dei non eletti, secondo l'appartenenza alla stessa categoria del consigliere cessato. Costoro permangono in carica fino alla scadenza del mandato ordinario.
Art. 21
Il consiglio direttivo elegge, nel proprio seno, il vicepresidente e nomina, fra i soci regolarmente iscritti, il segretario-tesoriere, il quale deve godere della fiducia del presidente. Le funzioni dei componenti del consiglio direttivo sono assolutamente gratuite, salva la possibilità esclusiva di rimborso delle spese documentate, necessarie per l'espletamento dell'incarico.
Art. 22
Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritengano necessario il presidente ovvero due membri dello stesso.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti, ad eccezione del provvedimento disciplinare di revoca della carica, che è adottato all'unanimità. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Le riunioni del consiglio direttivo sono valide, quando vi partecipino almeno cinque componenti, qualora non siano presenti neanche i supplenti. I componenti che rimangono assenti senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
Art. 23
Il consiglio direttivo:
a) redige i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto;
b) approva i bilanci, dopo la loro pubblicazione per almeno trenta giorni;
c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
d) formula e approva il regolamento interno;
e) delibera circa l'ammissione dei soci onorari e la sospensione dei soci.
Capo VI
IL PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE,
IL SEGRETARIO-TESORIERE
Art. 24
Il presidente ha le legale rappresentanza del Circolo; convoca e presiede il consiglio direttivo; provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e cura o delega l'esecuzione degli atti dalla stessa deliberati. E' responsabile dell'attuazione degli scopi del Circolo e risponde degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dello stesso. Firma la corrispondenza dispositiva che impegni, comunque, il Circolo. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.
Art. 25
Il vicepresidente sostituisce il presidente in tutte le sue funzioni, nel caso in cui questi ne sia temporaneamente impedito, per assenza o per altra causa.
Art. 26
Il segretario-tesoriere:
a) prepara i bilanci e le relazioni contabili del Circolo.
b) cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, mediante gli ordinativi contabili a firma del presidente;
c) redige i verbali delle sedute del consiglio direttivo;
d) cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all'inoltro delle convocazioni e all'affissione degli atti;
e) provvede al disbrigo della corrispondenza.
Capo VII
PATRIMONIO
Art. 27
Il patrimonio del Circolo è costituito;
a) dall'introito delle quote sociali ordinarie e straordinarie stabilite dal consiglio direttivo;
b) da contributi erogati da enti e privati;
c) da redditi patrimoniali derivanti da eventuali beni mobili e immobili di proprietà, provenienti da lasciti o donazioni. All'uopo il c.d. curerà il disbrigo di tutte le pratiche eventualmente necessarie, al fine del riconoscimento della personalità giuridica del Circolo.
Il patrimonio del Circolo, sotto qualsiasi forma, deve essere destinato esclusivamente ai fini e per gli scopi di cui all'art. 2.
Capo VIII
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Art. 28
Le sanzioni disciplinari che possono essere inflitte ai soci sono:
a) il richiamo scritto;
b) la revoca dalla carica (per i componenti del consiglio direttivo e della commissione elettorale;
c) la sospensione (per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a quattro mesi;
d) l'espulsione.
In relazione a violazioni delle norme statutarie e regolamentari da parte dei soci, e con riguardo all'intensità della violazione, dette sanzioni sono adottate dal consiglio direttivo, ad eccezione di quella di cui alla lettera d, che è di competenza dell'assemblea dei soci, su proposta del consiglio direttivo.
Per le sanzioni di cui alle lettere b,c,d, è necessaria la previa contestazione al socio, mediante lettera raccomandata.
Capo IX
SCIOGLIMENTO
Nel caso di scioglimento del Circolo, tutti i beni patrimoniali seguiranno la destinazione deliberata dall'assemblea, a maggioranza di almeno 3/4 dei soci. La procedura di scioglimento e la conseguente liquidazione deve avvenire in conformità del disposto degli artt. 36 ss. del codice civile e degli artt. 11 ss. delle relative disposizioni di attuazione.
Capo X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Relativamente a tutto quanto non previsto dal presente Statuto, troveranno applicazione le disposizioni del codice civile; in mancanza di queste ultime, saranno valide le decisioni adottate dall'assemblea dei soci, a maggioranza assoluta, le quali acquisteranno efficacia integrativa del presente Statuto.
Il presente Statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci del Circolo capitani l.c. e d.m. di Procida il 22 aprile 2000. |