In questi giorni la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli sta inviando lettere di risposta ai marittimi che, come previsto dalla normativa in vigore (Decreto 27 ottobre 2004), avevano fatto richiesta del curriculum lavorativo per i periodi di imbarco fatti su navi e con società di navigazione non più in attività. Com’era prevedibile la Direzione Provinciale del Lavoro non è riuscita a risalire ai curriculum lavorativi vista l’impossibilità di fare accertamenti di natura ispettiva su navi non più in attività e i cui armatori non sono più reperibili né lo si può fare utilizzando i soli documenti in possesso degli interessati: estratto di matricola e libretto di navigazione. Questa è un’ulteriore prova dell’assurdità della normativa vigente che di fatto impedisce a marittimi di ottenere la certificazione di avvenuta esposizione causa l’impossibilità di ottenere il curriculum lavorativo richiesto.
In effetti leggendo il decreto 27 ottobre 2004 non si può non dare ragione agli armatori che rifiutano di consegnarci il curriculum lavorativo, alla Direzione Provinciale del Lavoro che non ha i mezzi per poterlo ricostruire ed infine all’IPSEMA che in mancanza del curriculum non può rilasciare la certificazione dell’avvenuta esposizione. Praticamente ad avere torto siamo noi marittimi ad averne fatto richiesta!
A prova di quanto sopra detto basta leggere l’Art. 2, l’Art. 3-comma 3 e il modulo del curriculum lavorativo che dovrebbe essere compilato dagli armatori.
L’Art. 2 fa un elenco delle attività lavorative comportanti esposizione all’amianto e tra di esse può in qualche modo essere individuata una delle attività del personale di macchina, quella di coibentazione, decoibentazione e manutenzione di macchinari contenenti amianto. Questa opportunità data al personale addetto alle operazioni prima menzionate, di fatto esclude l’altro personale che pur non facendo quell’attività, è costretto a respirare le fibre d’amianto che si trovano nell’ambiente dove anch’essi sono occupati in attività diverse. Inoltre sempre l’Art. 2 stabilisce in 100 fb/lt la soglia minima della concentrazione di fibre d’amianto nell’aria, concentrazione che risulta impossibile da provare visto che sulle navi non venivano effettuate misurazioni e se le si vuol fare oggi, bisogna tener presente che molte navi sono state dismesse e su quelle ancora in attività l’ambiente di lavoro non è più quello di anni addietro poiché nel frattempo l’amianto è stato sostituito con lana di roccia o lana di vetro.
Il comma 3 dell’ Art. 3 dà all’INAIL il compito di procedere all’accertamento dell’avvenuta esposizione( per i marittimi la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 trasferisce la competenza all’IPSEMA), ma solo se il marittimo presenta il curriculum lavorativo rilasciato dagli armatori succedutisi nel corso degli anni; per questo motivo al decreto viene allegato un modulo da usare per la bisogna.
Con il curriculum lavorativo l’armatore dichiara che il richiedente è stato adibito “in modo diretto ed abituale” ad una delle attività previste dal decreto 27 ottobre 2004. I compiti specifici di un marittimo non sono certo stabiliti dall’armatore né sono a sua conoscenza; se per esempio per un lavoro di coibentazione il caposervizio destina il motorista “x” piuttosto che il motorista “y” solo lo stesso caposervizio può saperlo; inoltre magari la volta successiva sarà “y” invece di “x” a fare quel lavoro. Perciò nessun marittimo è adibito “in modo diretto ed abituale” a quella attività.
Intanto mentre sempre più marittimi muoiono per malattie asbesto correlate, quelli vivi non hanno possibilità di provare che l’intera categoria è a rischio visto che sulle navi l’uso dell’amianto è stato sistematico fino alla fine degli anni ’80 e che le bonifiche sono iniziate circa 5/6 anni fa. |