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Amianto
 
Direttiva Ministro Sacconi
 

Riportiamo qui di seguito il testo completo della direttiva Sacconi del 14 luglio 2009 sulle procedure di accertamento dell’esposizione all’amianto del settore marittimo:

OGGETTO: Decreto 27 ottobre 2004 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – Procedure di accertamento dell’esposizione all’amianto per il settore marittimo.

Ai fini della fruizione dei benefici pensionistici previsti dall’art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per l’esposizione all’amianto, il decreto 27 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, prevede, al comma 3 dell’art. 3, che l’avvio del procedimento di accertamento di tale esposizione sia subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro.

L’assolvimento di tale onere si è rivelato, peraltro, di scarsa praticabilità per il lavoratore del settore marittimo a ragione della specificità della disciplina lavoristica di settore e della non stanzialità dell’attività lavorativa svolta.

Ciò premesso, ravvisata l’esigenza di trovare adeguata soluzione alla questione, allo scopo di rendere concretamente fruibile anche in favore dei lavoratori del settore marittimo il diritto al beneficio previdenziale, riconosciuto dalle disposizioni di cui all’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si ritiene di poter applicare alla fattispecie la disposizione di cui all’art. 3, comma 5, del citato decreto 27 ottobre 2004 che, in speciali circostanze, consente alla Direzione provinciale del lavoro di rilasciare, previe apposite indagini, il curriculum lavorativo, sostituendosi al datore di lavoro.

Pertanto, in tutti i casi di lavoratore marittimo impossibilitato a reperire il proprio curriculum lavorativo, la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio provvederà al rilascio del predetto curriculum, ove non in possesso di altra documentazione utile ai fini dell’accertamento, tramite validazione dell’estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di porto oppure del libretto di navigazione autenticato dalla medesima Capitaneria.

La Direzione provinciale del lavoro provvederà, inoltre, a trasmettere alla Sede compartimentale IPSEMA competente il curriculum lavorativo, dandone comunicazione all’interessato, al fine di integrare la domanda già presentata e di consentire l’avvio della procedura di accertamento della sussistenza e della durata di esposizione all’amianto da parte del predetto Istituto al quale, ai sensi dell’art. 1, comma 567, della legge n. 266/2005 sono state demandate tali funzioni per i lavoratori marittimi relativamente ai periodi soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’IPSEMA provvederà, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia, all’accertamento dell’esposizione all’amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, secondo le modalità previste nel citato decreto 27 ottobre 2004, in particolare avvalendosi dei dati di cui all’articolo 3, comma 7, nonché di criteri tecnico-scientifici elaborati sulla base dei predetti dati.


F.to

Maurizio Sacconi

 


Questa direttiva, purtroppo, non accoglie la richiesta fatta sia dall’IPSEMA sia dai marittimi stessi che chiedevano di sostituire il curriculum lavorativo con l’estratto matricolare da consegnare direttamente all’IPSEMA la quale doveva poi valutare a chi concedere la certificazione dell’avvenuta esposizione. La direttiva, invece, dà alla Direzione provinciale del lavoro la competenza prevista all’art. 3, comma 5, del decreto 27 ottobre 2004 anche per le Società di Navigazione ancora in attività e dalle quali il marittimo non riesce ad ottenere il curriculum richiesto. Praticamente la Direzione provinciale del lavoro, previe apposite indagini, deve appurare se il marittimo è “stato adibito, in modo diretto ed abituale, alle attività lavorative previste dalle norme di attuazione dell’art. 47 del decreto-legge n. 269/2003” come previsto dal modello del curriculum lavorativo che la stessa Direzione provinciale del lavoro dovrà firmare e inviare all’IPSEMA. Riuscire in questo compito è praticamente impossibile poiché non si comprende come si possa accertare se il marittimo Mario Rossi abbia avuto il compito per un periodo di 10 anni di intervenire su coibentazioni in amianto. A questo punto la Direzione provinciale del lavoro o firma una dichiarazione di cui non conosce la veridicità lasciando all’IPSEMA il compito di stabilire a chi rilasciare la certificazione, oppure si rifiuta di firmare se non ha elementi validi per sottoscrivere il curriculum.

Il peccato originale sta sempre nella normativa in vigore che ha eliminato l’esposizione ambientale sostituendola con lavori specifici, perciò se non viene modificato questo decreto, un eventuale riconoscimento ai marittimi dei benefici previdenziali per esposizione all’amianto dovrà essere concesso non tenendo conto di quanto attualmente in vigore sull’argomento.

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