Art. 2.
Titoli professionali del diporto
1. Sono istituiti i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi
di coperta e di macchina:
a) Sezione coperta:
1) ufficiale di navigazione del diporto;
2) capitano del diporto;
3) comandante del diporto;
b) Sezione macchina:
1) ufficiale di macchina del diporto;
2) capitano di macchina del diporto;
3) direttore di macchina del diporto.
Art. 3.
Matricole e documenti di lavoro
1. Il personale navigante applicato nel diporto deve essere
iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed e'
munito di libretto di navigazione.
2. A tale personale si applicano le disposizioni generali per
l'immatricolazione della gente di mare di cui al Libro I, Titolo IV,
Capi I e II del regolamento per l'esecuzione del codice della
navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328.
Nota all'art. 3:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione
(navigazione marittima)» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94.
Art. 4.
Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto
1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di navigazione
del diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto i 16 anni di eta';
b) aver assolto l'obbligo scolastico ai sensi dell'articolo 8
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima
categoria.
Nota all'art. 4:
- L'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859,
recante: «Istituzione e ordinamento della scuola media
statale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
1963, n. 27, cosi' recita:
«Art. 8 (Adempimento dell'obbligo). - I genitori
dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci rispondono
dell'adempimento dell'obbligo. Essi possono curare per
proprio conto l'istruzione dell'obbligato, purche'
dimostrino la capacita' di provvedervi e ne diano
comunicazione, anno per anno alla competente autorita'
scolastica.
Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia
conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi
non l'abbia conseguito e' prosciolto dall'obbligo se, al
compimento del quindicesimo anno di eta', dimostri di avere
osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo
scolastico.
In caso di inadempienza si applicano le sanzioni
previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti
all'obbligo dell'istruzione elementare.».
Art. 5.
Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del
diporto
1. L'ufficiale di navigazione del diporto puo' imbarcare in
qualita' di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo su navi
da diporto anche adibite al noleggio ovvero puo' essere imbarcato
come comandante su tutte le imbarcazioni da diporto adibite al
noleggio.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del
diporto occorrono i seguenti requisiti:
a) aver compiuto 18 anni di eta';
b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado;
c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi
di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni
da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo
ufficiale di navigazione del diporto, ovvero aver conseguito diploma
di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al
comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di
tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di addestramento a
bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno
12 mesi con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione
del diporto. Il periodo di addestramento deve essere effettuato sotto
la supervisione del comandante o di chi ne fa le funzioni e deve
essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato
dall'Amministrazione;
d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di
base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e
responsabilita' sociali (PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di
salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e
radar presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei
dall'Amministrazione nonche' il corso primo soccorso elementare
secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della
salute;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento
del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a
dimostrare il possesso delle conoscenze e capacita' di eseguire i
compiti e le mansioni dell'ufficiale in servizio di guardia in
navigazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 2000, n. 248, e successive
modificazioni.
Nota all'art. 5:
- L'art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e
successive modificazioni, cosi' recita:
«Art. 1 (Ufficiale di navigazione). - 1. L'ufficiale di
navigazione puo' imbarcare in qualita' di ufficiale di
coperta di grado inferiore al primo e ad assumere la
responsabilita' di una guardia di navigazione a bordo di
navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.
2. Per conseguire il certificato di ufficiale di
navigazione occorrono i seguenti requisiti:
a) essere iscritto nelle matricole della gente di
mare di prima categoria;
b) avere compiuto i diciotto anni di eta';
c) essere in possesso del diploma di scuola
secondaria superiore;
d) avere completato, con esito favorevole, un
programma di addestramento sui compiti e sulle mansioni
dell'ufficiale di coperta, di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW, a livello operativo, comprensivo di un periodo
di navigazione di almeno dodici mesi su navi di stazza
lorda pari o superiore a 500 tonnellate in attivita' di
addestramento, nonche' della frequenza, con esito
favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati,
sopravvivenza e salvataggio, radar e A.R.P.A. presso
istituti, enti o societa' riconosciuti idonei da questo
Ministero.
Il periodo di addestramento a bordo deve essere
effettuato sotto la supervisione del comandante o di un
ufficiale di coperta da questi designato e il suo
svolgimento deve essere riportato in un apposito libretto
di addestramento approvato dall'amministrazione. Tale
periodo puo' essere sostituito da un periodo di navigazione
di almeno trentasei mesi in servizio di coperta a bordo di
navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate, dei
quali almeno sei in compiti connessi con la tenuta della
guardia sotto la supervisione del comandante o di un
ufficiale di coperta da questi designato;
e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il
completamento del programma di addestramento, un esame
teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle
conoscenze e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni
dell'ufficiale di coperta, di cui alla sezione A-II/1 del
codice STCW, a livello operativo.
3. Qualora in possesso di apposita abilitazione
rilasciata o riconosciuta dal Ministero delle
comunicazioni, l'ufficiale di navigazione potra' svolgere
mansioni connesse con i servizi radio di bordo.».
Art. 6.
Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto
1. Il capitano del diporto puo' essere imbarcato su navi da diporto
anche adibite al noleggio senza limiti come primo ufficiale di
coperta, ovvero puo' essere imbarcato come comandante su navi da
diporto anche adibite al noleggio inferiori a 500 TSL.
2. Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono
i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione
del diporto;
b) aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da diporto
adibite al noleggio o ad uso privato di cui 12 mesi effettuati con
navigazione internazionale breve, vistata dall'autorita' marittima o
consolare, con il titolo immediatamente inferiore;
c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio
avanzato presso istituti, enti o societa' riconosciuti idonei
dall'Amministrazione e il corso primo soccorso (First Aid) secondo le
disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
d) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico
atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacita' di
eseguire i compiti e le mansioni del comandante e primo ufficiale di
coperta di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni;
e) qualora la nave da diporto sia equipaggiata con sistema
Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) il capitano di navigazione del
diporto dovra' essere in possesso del certificato di superamento del
corso Automatic Radar Plotting Aids (ARPA).
Nota all'art. 6:
- L'art. 4 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e
successive modificazioni, cosi' recita:
«Art. 4 (Capitano). - 1. Il capitano puo' imbarcare in
qualita' di primo ufficiale di coperta a bordo di navi
senza limitazioni riguardo le caratteristiche e la
destinazione della nave.
2. Per conseguire il certificato di capitano occorrono
i seguenti requisiti:
a) essere in possesso del certificato di abilitazione
di «ufficiale di navigazione»;
b) avere completato, con esito favorevole, un
programma di addestramento sui compiti e mansioni dei primi
ufficiali e comandanti, di cui alla sezione A-II/2 del
codice STCW, al livello direttivo, comprensivo di un
periodo di navigazione di almeno dodici mesi in qualita' di
ufficiale responsabile di una guardia di navigazione a
bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a 500
tonnellate;
c) aver sostenuto, con esito favorevole, al termine
del periodo di addestramento, un esame teorico-pratico,
atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacita'
di eseguire i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e
comandanti, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al
livello direttivo.».
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