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Diporto
 
Decreto 10 maggio 2005, n°121 - Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto
 

Art. 2.
                  Titoli professionali del diporto
  1.  Sono  istituiti i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi
di coperta e di macchina:
    a) Sezione coperta:
      1) ufficiale di navigazione del diporto;
      2) capitano del diporto;
      3) comandante del diporto;
    b) Sezione macchina:
      1) ufficiale di macchina del diporto;
      2) capitano di macchina del diporto;
      3) direttore di macchina del diporto.

 

                               Art. 3.
                   Matricole e documenti di lavoro
  1.  Il  personale  navigante  applicato  nel  diporto  deve  essere
iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed e'
munito di libretto di navigazione.
  2.  A  tale  personale  si  applicano  le disposizioni generali per
l'immatricolazione  della gente di mare di cui al Libro I, Titolo IV,
Capi  I  e  II  del  regolamento  per  l'esecuzione  del codice della
navigazione,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio 1952, n. 328.
          Nota all'art. 3:
              -   Il   decreto   del   Presidente   della  Repubblica
          15 febbraio   1952,  n.  328,  recante:  «Approvazione  del
          regolamento  per  l'esecuzione del codice della navigazione
          (navigazione   marittima)»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94.

 

                               Art. 4.
      Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto
  1.  Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di navigazione
del diporto occorrono i seguenti requisiti:
    a) aver compiuto i 16 anni di eta';
    b) aver  assolto  l'obbligo  scolastico  ai sensi dell'articolo 8
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
    c) essere  iscritto  nelle matricole della gente di mare di prima
categoria.
          Nota all'art. 4:
              -  L'art.  8  della  legge  31 dicembre  1962, n. 1859,
          recante:  «Istituzione  e  ordinamento  della  scuola media
          statale»,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
          1963, n. 27, cosi' recita:
              «Art.   8  (Adempimento  dell'obbligo).  -  I  genitori
          dell'obbligato  o  chiunque  ne  faccia  le veci rispondono
          dell'adempimento  dell'obbligo.  Essi  possono  curare  per
          proprio    conto   l'istruzione   dell'obbligato,   purche'
          dimostrino   la   capacita'   di  provvedervi  e  ne  diano
          comunicazione,  anno  per  anno  alla  competente autorita'
          scolastica.
              Ha  adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia
          conseguito  il  diploma  di licenza della scuola media; chi
          non  l'abbia  conseguito  e' prosciolto dall'obbligo se, al
          compimento del quindicesimo anno di eta', dimostri di avere
          osservato  per  almeno  otto  anni  le  norme  sull'obbligo
          scolastico.
              In  caso  di  inadempienza  si  applicano  le  sanzioni
          previste  dalle  vigenti disposizioni per gli inadempimenti
          all'obbligo dell'istruzione elementare.».

 

                               Art. 5.
Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del
                               diporto
  1.  L'ufficiale  di  navigazione  del  diporto  puo'  imbarcare  in
qualita'  di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo su navi
da  diporto  anche  adibite  al noleggio ovvero puo' essere imbarcato
come  comandante  su  tutte  le  imbarcazioni  da  diporto adibite al
noleggio.
  2.  Per  conseguire  il certificato di ufficiale di navigazione del
diporto occorrono i seguenti requisiti:
    a) aver compiuto 18 anni di eta';
    b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo
grado;
    c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi
di  navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni
da  diporto  adibite  al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo
ufficiale  di navigazione del diporto, ovvero aver conseguito diploma
di  scuola  secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al
comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di
tecnico  del  mare  ed  aver effettuato un periodo di addestramento a
bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno
12  mesi con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione
del diporto. Il periodo di addestramento deve essere effettuato sotto
la  supervisione  del  comandante  o  di chi ne fa le funzioni e deve
essere  riportato  in un apposito libretto di addestramento approvato
dall'Amministrazione;
    d) aver  effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di
base,    sopravvivenza   e   salvataggio,   sicurezza   personale   e
responsabilita'  sociali  (PSSR),  marittimo  abilitato  ai  mezzi di
salvataggio  (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e
radar   presso   istituti,   enti   o  societa'  riconosciuti  idonei
dall'Amministrazione  nonche'  il  corso  primo  soccorso  elementare
secondo  le  disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della
salute;
    e) aver  sostenuto,  con  esito favorevole, dopo il completamento
del   predetto   addestramento,   un  esame  teorico-pratico  atto  a
dimostrare  il  possesso  delle  conoscenze e capacita' di eseguire i
compiti  e  le  mansioni  dell'ufficiale  in  servizio  di guardia in
navigazione  di  cui  all'articolo  1  del  decreto  del Ministro dei
trasporti  e  della  navigazione  5 ottobre  2000,  pubblicato  nella
Gazzetta   Ufficiale   23 ottobre   2000,   n.   248,   e  successive
modificazioni.
          Nota all'art. 5:
              -  L'art.  1  del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e
          successive modificazioni, cosi' recita:
              «Art. 1 (Ufficiale di navigazione). - 1. L'ufficiale di
          navigazione  puo'  imbarcare  in  qualita'  di ufficiale di
          coperta  di  grado  inferiore  al  primo  e  ad assumere la
          responsabilita'  di  una  guardia di navigazione a bordo di
          navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.
              2.  Per  conseguire  il  certificato  di  ufficiale  di
          navigazione occorrono i seguenti requisiti:
                a) essere  iscritto  nelle  matricole  della gente di
          mare di prima categoria;
                b) avere compiuto i diciotto anni di eta';
                c) essere   in   possesso   del   diploma  di  scuola
          secondaria superiore;
                d) avere   completato,   con   esito  favorevole,  un
          programma  di  addestramento  sui  compiti e sulle mansioni
          dell'ufficiale  di  coperta, di cui alla sezione A-II/1 del
          codice STCW, a livello operativo, comprensivo di un periodo
          di  navigazione  di  almeno  dodici  mesi su navi di stazza
          lorda  pari  o  superiore  a 500 tonnellate in attivita' di
          addestramento,   nonche'   della   frequenza,   con   esito
          favorevole,  dei  corsi  antincendio  di  base  e avanzati,
          sopravvivenza   e  salvataggio,  radar  e  A.R.P.A.  presso
          istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti idonei da questo
          Ministero.
              Il   periodo  di  addestramento  a  bordo  deve  essere
          effettuato  sotto  la  supervisione  del comandante o di un
          ufficiale   di   coperta  da  questi  designato  e  il  suo
          svolgimento  deve  essere riportato in un apposito libretto
          di   addestramento   approvato  dall'amministrazione.  Tale
          periodo puo' essere sostituito da un periodo di navigazione
          di  almeno trentasei mesi in servizio di coperta a bordo di
          navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate, dei
          quali  almeno  sei  in compiti connessi con la tenuta della
          guardia  sotto  la  supervisione  del  comandante  o  di un
          ufficiale di coperta da questi designato;
                e) aver  sostenuto,  con  esito  favorevole,  dopo il
          completamento  del  programma  di  addestramento,  un esame
          teorico-pratico,   atto  a  dimostrare  il  possesso  delle
          conoscenze  e capacita' di eseguire i compiti e le mansioni
          dell'ufficiale  di  coperta, di cui alla sezione A-II/1 del
          codice STCW, a livello operativo.
              3.   Qualora   in  possesso  di  apposita  abilitazione
          rilasciata    o    riconosciuta    dal    Ministero   delle
          comunicazioni,  l'ufficiale  di navigazione potra' svolgere
          mansioni connesse con i servizi radio di bordo.».

 

                               Art. 6.
   Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto
  1. Il capitano del diporto puo' essere imbarcato su navi da diporto
anche  adibite  al  noleggio  senza  limiti  come  primo ufficiale di
coperta,  ovvero  puo'  essere  imbarcato  come comandante su navi da
diporto anche adibite al noleggio inferiori a 500 TSL.
  2.  Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono
i seguenti requisiti:
    a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione
del diporto;
    b) aver  effettuato  24  mesi  di  navigazione su navi da diporto
adibite  al  noleggio  o ad uso privato di cui 12 mesi effettuati con
navigazione  internazionale breve, vistata dall'autorita' marittima o
consolare, con il titolo immediatamente inferiore;
    c) aver  effettuato,  con  esito favorevole, il corso antincendio
avanzato   presso  istituti,  enti  o  societa'  riconosciuti  idonei
dall'Amministrazione e il corso primo soccorso (First Aid) secondo le
disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
    d) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico
atto  a  dimostrare  il  possesso  delle  conoscenze  e  capacita' di
eseguire  i compiti e le mansioni del comandante e primo ufficiale di
coperta  di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni;
    e) qualora  la  nave  da  diporto  sia  equipaggiata  con sistema
Automatic  Radar  Plotting Aids (ARPA) il capitano di navigazione del
diporto  dovra' essere in possesso del certificato di superamento del
corso Automatic Radar Plotting Aids (ARPA).
          Nota all'art. 6:
              -  L'art.  4  del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e
          successive modificazioni, cosi' recita:
              «Art.  4 (Capitano). - 1. Il capitano puo' imbarcare in
          qualita'  di  primo  ufficiale  di  coperta a bordo di navi
          senza   limitazioni   riguardo   le  caratteristiche  e  la
          destinazione della nave.
              2.  Per conseguire il certificato di capitano occorrono
          i seguenti requisiti:
                a) essere in possesso del certificato di abilitazione
          di «ufficiale di navigazione»;
                b) avere   completato,   con   esito  favorevole,  un
          programma di addestramento sui compiti e mansioni dei primi
          ufficiali  e  comandanti,  di  cui  alla sezione A-II/2 del
          codice  STCW,  al  livello  direttivo,  comprensivo  di  un
          periodo di navigazione di almeno dodici mesi in qualita' di
          ufficiale  responsabile  di  una  guardia  di navigazione a
          bordo  di  navi  di  stazza  lorda  pari  o superiore a 500
          tonnellate;
                c) aver  sostenuto,  con esito favorevole, al termine
          del  periodo  di  addestramento,  un esame teorico-pratico,
          atto  a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacita'
          di  eseguire  i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e
          comandanti,  di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al
          livello direttivo.».


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